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Sentenze

Gara telematica ed oneri di diligenza nella predisposizione dell’offerta

Impresa viene esclusa per la mancanza nella “busta C telematica” dell’offerta economica formulata in un apposito documento, come da modello accluso agli atti di gara, da “caricarsi” nel format telematico.

La ricorrente sostiene come l’omessa allegazione del modello contenente la formulazione compiuta dell’offerta economica, nel sistema telematico per la partecipazione alla gara, non possa comportare la sua esclusione, in quanto gli elementi essenziali dell’offerta economica erano ricavabili da una “scheda di sintesi” e che comunque la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare soccorso istruttorio o procedimentale, teso cioè a “recuperare” un simile documento non fornito entro il termine perentorio di partecipazione.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31/03/2023, n. 590 respinge il ricorso:

Incombe su chi voglia partecipare a consimili procedure di evidenza pubblica, in forma telematica, un onere di diligenza nel predisporre i documenti necessari e nella produzione degli stessi nel sistema, talché eventuali carenze o disguidi organizzativi aziendali, non riconducibili a malfunzionamenti comprovati della piattaforma telematica, restano in capo all’operatore economico (ex multis: T.A.R. Puglia, sez. II, 30 aprile 2021 n. 786 confermato da Cons. St., sez. III, 11 novembre 2021 n. 7507; Idem, 17 dicembre 2018 n. 1609).

La semplificazione dell’azione amministrativa, che le gare telematiche consentono, non può essere in concreto frustrata da disguidi di gestione o amministrazione degli operatori economici, che non utilizzano correttamente la piattaforma, omettendo dati o documenti, per come ritenuti utili dalla amministrazione, ai fini della pronta valutazione degli elementi che, a seconda della tipologia di affidamento di servizi e forniture, si ritenga di acquisire.

Né un procedimento siffatto, che è stato ideato per semplificare, può essere aggravato da adempimenti e da oneri ulteriori volti a decodificare un documento che venga prodotto da un partecipante, per propria responsabilità (Cons. St., sez. V, 7 novembre 2016 n. 4645), in modo non conforme alla proficua fruizione da parte del sistema.

Ed invero l’art. 58 d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che: “Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”.

Di seguito è precisato che: “L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara”.

L’art. 1, co. 2, legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che la P.A. “non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”; mentre l’art. 3-bis (Uso della telematica) legge n. 241 cit. impone che “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti […] tra queste e i privati”, talché, amplius, l’art. 12 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) stabilisce che le pp. aa. utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione proprio “per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.

Dai surriferiti elementi normativi, scaturisce che la semplificazione, l’efficienza e la celerità delle attività dell’amministrazione esiga, nel contesto dei procedimenti di gara, che gli operatori economici si conformino alle prescrizioni e alle regole fissate da bandi e disciplinari, in modo tale da assicurare la pronta definizione delle stesse, senza indulgere in aggravamenti o favor procedimentali vari, volti a sopperire a carenze endemiche nella presentazione dei documenti di gara e, nella specie della stessa offerta economica, tal da ritardare l’attività amministrativa e potenzialmente ledere la par condicio dei concorrenti.

D’altro canto, nel contraddittorio tra le parti, è emerso che parte ricorrente ha partecipato ad altri lotti, non incorrendo in un simile errore di produzione documentale negli altri casi. Nel caso del lotto n. 6, invece, è incorso in un simile disguido, sul quale invoca “soccorso” e quindi aggravamento e ritardo nel procedimento da parte dell’amministrazione.

Tuttavia, va ricordato che l’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 vieta il soccorso istruttorio con riguardo alle offerte tecniche ed economiche. Né è predicabile alcun soccorso procedimentale, poiché nel caso di specie, entro il termine perentorio per la proficua partecipazione alla gara, nel rispetto della par condicio degli offerenti, parte ricorrente ha omesso di presentare la sua (autentica) offerta economica, ossia il “modello 8”, completo di ogni dato richiesto e, più specificamente, per quel che maggiormente rileva, della stessa sottoscrizione e allegazione dei documenti di riconoscimento dei legali rappresentanti, atti quindi a consentire sia una valida espressione della volontà negoziale sia una conforme alla lex specialis di gara partecipazione alla procedura di evidenza pubblica telematica in discussione.

Ragion per cui, imputet sibi il disguido della omessa produzione dell’offerta economica.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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