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Sentenze

L’art. 167 comma 1 e la delibera Anac n. 82 del 06/10/11 prevedono che il calcolo del valore stimato per la concessione deve essere effettuato al netto dell’iva

Nell’accogliere il ricorso il Tar Lazio ricorda come l’art. 167 comma 1 d. lgs. n. 50/16 e la delibera Anac n. 82 del 06/10/11 prevedano che il calcolo del valore stimato per la concessione debba essere effettuato al netto dell’iva.

Secondo la ricorrente la stazione appaltante non avrebbe accertato l’anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata. In particolare, i calcoli presenti nelle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria comproverebbero che l’offerta della controinteressata sarebbe in perdita in quanto l’importo complessivo dell’appalto di euro 450.000 sarebbe da essa stato erroneamente calcolato iva esclusa al contrario di quanto previsto dal bando.

Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 05/05/2023, n. 7638 accoglie il ricorso:

– l’art. 167 comma 1 d. lgs. n. 50/16 e la delibera Anac n. 82 del 06/10/11 prevedono che il calcolo del valore stimato per la concessione deve essere effettuato al netto dell’iva. Le disposizioni in esame, però, non precludono alla stazione appaltante di scorporare il valore dell’iva dall’importo posto a base di gara al fine di individuare il valore netto dell’appalto. In ogni caso, la difformità del bando di gara rispetto al paradigma normativo di riferimento non influisce sull’efficacia del bando stesso la quale avrebbe potuto essere emendata dalla stazione appaltante solo attraverso il potere di autotutela, nella fattispecie mai esercitato;

– a volere accedere all’impostazione di parte ricorrente anche l’offerta di quest’ultima sarebbe in perdita. Tale argomentazione è prospettata dalla controinteressata (pagg. 9 e ss. della memoria depositata il 10/02/23) non a fondamento di un’eccezione d’inammissibilità del gravame per carenza d’interesse ma quale ulteriore supporto argomentativo alla tesi da essa sostenuta, da ritenersi non condivisibile per le ragioni anzidette. Per altro, la deduzione difensiva si fonda su un assunto, costituito dall’identità dei costi prospettati dalla ricorrente rispetto a quelli indicati dalla xxxx., che non trova supporto alcuno nella produzione difensiva della controinteressata ed è, anzi, decisamente contestata dalla ricorrente nella memoria depositata il 31/03/23.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato emerge che l’offerta presentata dalla controinteressata avrebbe dovuto essere considerata sulla base dell’importo a base d’asta di euro 450.000,00 da intendersi comprensivo dell’iva e, pertanto, avente un valore netto di euro 368.852,459 (come indicato dalla stessa controinteressata a pag. 8 della memoria depositata il 10/02/23).

La sostenibilità dell’offerta della controinteressata, pertanto, deve essere valutata in riferimento a tale valore; tenendo conto dei costi fissi pari ad euro 193.831 e della percentuale di pertinenza del Comune, corrispondente ad almeno euro 193.980,00 come indicati dalla xxxx. (così le giustificazioni della controinteressata del 22/11/22), ne deriva che l’offerta dell’aggiudicataria è in perdita in quanto prospetta costi per euro 387.811 a fronte di un valore netto dell’appalto di euro 368.852,459.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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