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Sentenze

Se il Capitolato Speciale di appalto non prevede un monte ore minimo vincolante, deve tenersi esclusivamente conto del costo del lavoro stabilito nelle Tabelle Ministeriali

Appalto di servizi. La lex specialis di gara prevede quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo.

La ricorrente ha presentato l’offerta, ma prima della scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte due operatori economici del settore chiedono l’indizione di una nuova gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto appalto di servizio ad alta intensità di manodopera.

La stazione appaltante annulla la procedura aperta poiché, secondo valutazioni effettuate, il costo della manodopera dei due lotti a base di gara incide ben oltre il 50% dell’importo a base d’asta.

Viene impugnato l’atto di annullamento, sostenendo che la stazione appaltante aveva erroneamente aumentato il costo del lavoro per entrambi i lotti del 20%, con riferimento alla stima delle unità lavorative di riserva, cioè del personale che doveva sostituire i lavoratori assenti per ferie, festività, malattia, infortuni, permessi e formazione, in quanto tali maggiori costi sono già compresi nelle Tabelle Ministeriali ex art. 23, comma 16, D.Lg.vo n. 50/2016.

Tar Basilicata, Sez. I, 13/06/2023, n. 393 accoglie il ricorso:

Il ricorso è fondato.

Infatti, poiché, nella specie, il Capitolato Speciale di appalto non prevede un monte ore minimo vincolante, deve tenersi esclusivamente conto del costo del lavoro, stabilito con la vigente Tabella Ministeriale ex art. 23, comma 16, D.Lg.vo n. 50/2016 (sul punto cfr. la recente Sentenza di questo Tribunale n. 269 del 9.5.2023), senza aggiungere il costo delle sostituzioni per le ore annue mediamente non lavorate, calcolate in base a dati statistici nazionali, in parte non modificabili (ferie, festività, riduzione orario contrattuale) ed in parte suscettibili di oscillazione (assemblee e permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infortuni, maternità, formazione), che non possono essere ridotte, facendo riferimento alle statistiche delle singole imprese, sia perché tutte le Tabelle Ministeriali prevedono la possibilità di ridurre il costo del lavoro determinato soltanto in base ai benefici contributivi e/o fiscali previsti dalla legge, ai benefici o minori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva ed agli investimenti in materia di sicurezza, sia perché, anche se le componenti del costo del lavoro (indicate nella Tabella Ministeriale) che esprimono valori medi (e non valori minimi inderogabili) possono teoricamente essere stimate in riduzione, va sottolineato (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 811 dell’11.8.2016, confermata dalla III Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 793 del 21.2.2017, n. 104 del 5.3.2010 e n. 957 del 19.10.2005) che “tali operazioni non riescono a garantire in modo certo il rispetto degli stessi valori minimi inderogabili (stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa previdenziale e/o assistenziale), attesocchè la riduzione in base alla statistica aziendale del costo del lavoro con riferimento sia all’andamento aziendale degli infortuni, sia alle predette ore mediamente non lavorate, non poggerebbe su dati che analizzano i vari fenomeni in modo complessivo e perciò si presterebbe ad una più probabile variazione nel breve periodo (variazione sicuramente più contenuta, se viene fatto riferimento al dato nazionale), che esporrebbe l’impresa offerente ad un più probabile aumento del costo del lavoro nel periodo di esecuzione dell’appalto (infatti, i dati statistici del passato non garantiscono una sicura ripetizione anche nel futuro)”.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Direttiva n. .. del ……….., di annullamento della procedura aperta di cui è causa, indetta con la Direttiva n. ….. del ……., fatta salva l’ulteriore attività della stazione appaltante.

Al riguardo è appena il caso di soggiungere infatti che dalla documentazione di causa (relazione tecnico-illustrativa –quadro economico e risposta alle richieste di chiarimento) emerge che il calcolo della manodopera effettuato per la determinazione del prezzo a base d’asta è gonfiato, tant’è che risulterebbe appunto un superamento del limite del 50% per l’individuazione dei servizi ad alta intensità di manodopera.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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