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Sentenze

Cauzione provvisoria ed onere dell’impresa di dimostrare data ed ora di formazione della stessa.

Impresa viene esclusa per omessa “marcatura temporale” della polizza recante la cauzione provvisoria, alla cui produzione l’impresa è stata ammessa in attuazione del c.d. “soccorso istruttorio”.

A fronte della previsione del disciplinare di gara, non è stata ritenuta sufficiente la sola firma digitale.

Tar Basilicata, Sez. I, 06/07/2023, n. 438 respinge il ricorso avverso l’esclusione:

Considerato che l’art. 10 del disciplinare di gara disponga, per quanto qui rileva, che «è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale)»;

Considerato come nel caso di specie la garanzia provvisoria sia munita unicamente di firma digitale, senza recare ulteriori elementi indentificativi della data e dell’ora di formazione del documento informatico;

Considerato come, a fronte di tale chiara previsione del disciplinare, e all’omesso assolvimento dell’onere di dimostrazione della data e dell’ora di formazione del documento in questione, risultino recessive le deduzioni della ricorrente in ordine alla possibilità di ricavare “aliunde” tali elementi, segnatamente da un ragionamento probabilistico indotto dalla data e dall’ora della firma digitale;

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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