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Sentenze

L’ indicazione dei costi della sicurezza è posta a tutela di interessi superindividuali

L’omessa indicazione sui costi della sicurezza determina l’esclusione dalla gara. Il Tar Liguria conferma l’orientamento uniforme della giurisprudenza, evidenziando come l’adempimento sia finalizzato alla tutela di interessi superindividuali.

Ecco quanto stabilito da Tar Liguria, Sez. I, 03/10/2023, n. 830 nell’accogliere il ricorso:

A tale medesima conclusione si perviene avuto riguardo all’omessa indicazione dei costi per la sicurezza. Sul punto, infatti, va confermato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ricollega la necessità di tale indicazione alla tutela di interessi superindividuali e indisponibili, tra cui la tutela dell’occupazione e delle condizioni di lavoro (cfr. da ultimo, T.A.R., Lazio – Roma, sez. II, 28/02/2023, n. 3422). Proprio le menzionate finalità di tutela di interessi superindividuali inducono peraltro a ritenere che l’inosservanza dell’onere di indicazione separata di cui all’ art. 95 comma 10, d.lgs. n. 50/2016 deve ritenersi sanzionata con l’esclusione dalla gara, a prescindere dall’esistenza di una specifica previsione in tal senso della lex specialis.

I motivi concernenti la necessità di esclusione dell’aggiudicatario sono dunque fondati e il loro accoglimento determina l’annullamento dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria a favore del ricorrente, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze in quanto dal loro accoglimento non potrebbe derivare alcun ulteriore vantaggio.

Vedasi Delibera ANAC 257 del 2 novembre 2022 “TENUTO CONTO dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2021 n. 2839) che ritiene l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 quale obbligo dichiarativo a pena di esclusione, «la cui complessiva ratio è evincibile nella finalità di tutela delle condizioni dei lavoratori – con riferimento all’adeguatezza del trattamento retributivo, in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni prestate, ex articolo 36 Cost. e del rispetto degli obblighi di salvaguardia dell’integrità fisica e della personalità morale sui luoghi di lavoro, ex articolo 2087 c.c. – presidiata da particolare rigore (cfr. articolo 30, comma 3, in relazione all’articolo 97, comma 5, lettere a), c) e d),» tanto che alla stazione appaltante «è imposta una rigorosa verifica della serietà dell’offerta economica, in particolare in presenza di offerte anormalmente basse (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 283)». In ragione di ciò, l’indicazione separata e distinta dei propri costi della manodopera e degli oneri interni è considerata come una componente essenziale dell’offerta economica, presidiata da una clausola espulsiva (cfr. in tal senso, ex multis, ANAC delibera n. 788 del 1 dicembre 2021);

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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