ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Appalti PNRR tra vecchio e nuovo Codice: è corretto il parere del MIT?

Come noto, l’art. 225 del nuovo Codice, al comma 8, ha previsto un regime transitorio peculiare per le procedure riguardanti investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, in relazione alle quali si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC.

L’oscura norma è stata oggetto di interpretazione da parte del MIT con la sibillina Circolare ministeriale 13-07-2023, recante “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.

Con il più recente parere 2153/2023, il MIT ha ritenuto, senza la nebulosità che ammantava la precedente circolare, che per le procedure PNRR “il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione“.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26 ottobre 2023, n. 782, pare non convenire con una siffatta conclusione.

Sebbene in rito, al fine di saggiare un’eccezione di inammissibilità parziale del ricorso sul presupposto che non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, il Collegio ha dubitato “dell’immediata operatività dell’art. 17 D.lgs. n. 36/2023 che, invece, la Stazione appaltante, ha mostrato di ritenere applicabile alla procedura di gara in questione“.

Il Collegio, dopo aver richiamato l’art. 225 comma 8 del D.lg. 36/2023, ha ritenuto che “tra le norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01.07.2023 e fino al 31.12.2023 rientra l’art. 8 D.L. n. 76/2020, il cui vigore fino al 31.12.2023 è stabilito dall’art. 224, co. 2 D.lgs. n. 36/2023 che ha soppresso l’inciso contenuto nel comma 1 del medesimo art. 8 “e fino alla data del 30 giugno 2023”, garantendone l’ultrattività oltre la data predetta.

L’art. 8, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 prescrive che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

Il Collegio conclude ritenendo che detta disposizione “sembra derogare all’obbligo di verifica dei requisiti dell’operatore economico prima della formalizzazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023, rendendo possibile, nel caso di appalti PNRR, procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e, dunque, provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase“.

Dal ragionare del T.A.R. pare quindi potersi inferire che il nuovo Codice, diversamente da quanto sostenuto dal MIT, trovi piena applicazione, salve le deroghe previste dalla normativa specifica richiamata dall’art. 225, cogente ed ultrattiva negli appalti PNRR. Giocoforza, pare quindi potersi inferire che il d.lgs. 50/2016, nelle parti non impattate da detta normativa specifica e (nelle parole del T.A.R.) derogatoria, non possa più trovare applicazione.

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto