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Sentenze

Il classico affidamento diretto che affidamento diretto non è

FATTO

Una SA pubblicava una richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”, per l’acquisizione beni:

  • richiamando l’affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2 del DL n. 76 del 2020 convertito con legge n. 120 del 2020
  • prevedendo un importo a “base di gara” di euro 39.000,00, sul quale i candidati avrebbero dovuto presentare “la propria migliore offerta”

La SA ha redatto la graduatoria finale considerando non solo il prezzo ma anche altri elementi tecnici.

La società che aveva presentato il prezzo più basso è stata collocata in ultima posizione nella graduatoria finale, in quanto la SA ha considerato parametri diversi dal prezzo ai fini dell’aggiudicazione.

DIRITTO

T.A.R. Lombardia, II, 25 ottobre 2023, n. 2453 accoglie il ricorso presentato da quest’ultima società.

Secondo il Collegio “l’art. 30 del codice, recante i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, impone il rispetto, fra gli altri, del principio di “non discriminazione” e di quello di “correttezza” e tali principi sarebbero irrimediabilmente lesi se l’appaltante potesse modificare le regole di gara durante la fase di affidamento.

Nel caso di specie l’appalto ha un importo a base di gara non elevato (39.000,00 euro), sicché l’Amministrazione pare essersi avvalsa della possibilità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DL n. 76 del 2020 convertito con legge n. 120 del 2020 (norma richiamata nel provvedimento di aggiudicazione, doc. 1 della ricorrente).

Quanto sopra non fa però venire meno l’obbligo del rispetto della legge di gara (c.d. autovincolo), considerato che il citato art. 1 comma 2 lettera a), sugli affidamenti per importi sino a 150.000,00 euro, richiama in ogni modo l’art. 30 del codice.

Il rispetto dell’autovincolo, giova ribadire per ragioni di completezza espositiva, è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023), che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (cfr. in particolare l’art. 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023).

Dalla lettura e dall’interpretazione della RDO – interpretazione da condursi secondo gli articoli 1362 e seguenti del codice civile – risulta chiaramente che il criterio di aggiudicazione della fornitura di cui è causa è quello del prezzo più basso“.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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