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Sentenze

Il principio di risultato poteva ritenersi ben presente nell’ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo

Nel respingere l’appello, quasi en passant, il Consiglio di Stato evidenzia come il principio del risultato, ora consacrato nell’art. 1 del nuovo codice dei contratti, in ossequio al principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., poteva ritenersi ben presente nell’ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 15/11/2023, n. 9790:

6.7. Riepilogando sul punto:

6.7.1. Ritiene la difesa di parte appellante che l’offerta tecnica formulata da ……….. trasformerebbe la commessa in questione da “appalto di servizi” ad “appalto di forniture” (di varchi, per la precisione);

6.7.2. Il disciplinare di gara, all’art. 7.A.3., prevede non solo “iniziative di miglioramento” ma anche “proposte innovative”. Ebbene le proposte innovative formulate dalla prima classificata (sostituzione di 13 telecamere “integrate” da porre in corrispondenza dei varchi) non comportano ad ogni modo il lamentato stravolgimento della commessa (da contratto di servizi a contratto di fornitura). Ciò in quanto si sostituisce solo una parte del varco (telecamera, illuminazione, unità di elaborazione dati, dunque la componente tecnologica del varco) e non tutto il varco che sarebbe composto anche da altri elementi (pali, segnaletica, pannello o display, armadio di controllo, dunque la componente fisica ed elettronica del varco);

6.7.3. L’elenco delle migliorie e delle proposte innovative contemplate nel disciplinare di gara (proposte innovative cui è da ricollegare la sostituzione degli impianti tecnologici in questione) ha natura non tassativa, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, ma meramente esemplificativa (si utilizza infatti la locuzione “in particolare”, allorché vengono elencate una serie di interventi per l’appunto di innovazione e miglioramento: dunque non si escludono altre possibili misure rispetto a quelle già indicate nella legge di gara). L’importante è che simili proposte innovative (al pari delle migliorie) si rivelino “a costo zero” per l’amministrazione. A ciò si aggiunga che anche l’art. 1 del capitolato speciale di appalto prevede la possibilità, per l’impresa aggiudicataria, di mettere a disposizione della stazione appaltante ogni tipo di strumentazione utile a consentire il buon funzionamento del sistema di rilevazione (dunque anche telecamere complesse o integrate quali quelle di specie);

6.7.4. La sostituzione (soprattutto iniziale) di apparecchiature tecnologiche sarebbe dunque insita alla natura dell’appalto ed è strutturalmente collegata alle caratteristiche del contratto che richiede interventi pressoché continui di aggiornamento e ammodernamento del sistema infrastrutturale e tecnologico. La componente di ammodernamento tecnologico è pressoché evidente dalla formulazione della legge di gara nella parte in cui si prevede che la metà esatta del punteggio destinato alla parte tecnica (40 punti su 80 complessivi) sia riservata proprio alle proposte innovative e di miglioramento. In questa direzione, la sostituzione di telecamere integrate quali quelle di specie denotano un portata strettamente e concretamente innovativa, diretta ossia a garantire l’ammodernamento degli impianti stessi. Dunque, se obiettivo precipuo della legge di gara è quella di garantire impianti il più possibile moderni ed efficienti, ecco che la sostituzione di telecamere a tecnologia desueta e superata con telecamere a tecnologia avanzata come quelle offerte da ……. sono in grado di assicurare un simile obiettivo e dunque il conseguente risultato cui tende la stazione appaltante. Principio, quello del risultato, ora consacrato nell’art. 1 del nuovo codice dei contratti (decreto legislativo n. 36 del 2023) ma che, in ossequio al principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., poteva ritenersi ben presente nell’ordinamento dei pubblici appalti anche in costanza del precedente regime normativo (decreto legislativo n. 50 del 2016);

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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