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Sentenze

Atti di alta amministrazione

Il Tar del Lazio, nel respingere il ricorso, si esprime sugli atti di alta amministrazione, ribadendone le specifiche caratteristiche.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. IV bis, 27/11/2023, n. 17681:

Tale natura conforma i limiti del sindacato giurisdizionale.

Sul punto, ad avviso del Consiglio di Stato “gli atti di alta amministrazione sono una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502).

Ne deriva che il controllo giurisdizionale è ammissibile, ma “entro i ristretti limiti entro cui atti a forte tasso di discrezionalità si prestino ad essere sindacati nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo prevista dall’art. 7, comma 1, cod. proc. amm.”, nel senso che “per quanto ampia possa presentarsi negli atti in esame la discrezionalità amministrativa, quest’ultima rimane sempre vincolata dal necessario perseguimento delle finalità pubbliche e dal fondamento sostanziale del potere amministrativo consistente nell’impossibilità di utilizzare lo stesso per fini diversi da quelli che ne giustificano l’attribuzione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2017, n. 3871).

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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