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Sentenze

Ribasso pari alla soglia calcolata secondo il metodo di cui alla lett. A): confermata la necessaria esclusione

Come rammentato una manciata di giorni fa in questo articolo, l’allegato II.2 al nuovo Codice, recante “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte”, non brilla certo per chiarezza.

Al punto 1) relativo al Metodo A) del predetto allegato si afferma che “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia” (analoga dicitura è prevista al punto 2).

Al successivo punto 3), al contrario, si prevede che Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore.

Da qui, in ragione della differente espressione linguistica scelta nel punto 3 (i.e. sconti superiori) rispetto a quella prevista dai punti 1 e 2 (i.e. pari o superiori), il dubbio in merito alla sorte dell’offerta con ribasso pari alla soglia di anomalia, e più nello specifico se essa vada esclusa o se vada viceversa considerata come prima offerta non anomala.

Dopo il parere espresso dall’ANAC, ecco che il T.A.R. Puglia, con ordinanza 5 dicembre 2023 n. 502, conferma l’orientamento dell’Authority.

Il giudizio concerne l’esclusione automatica di un offerente in ragione di un ribasso offerto (pari al 17,223%) uguale alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell”art. 54 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023. Tanto sul presupposto che: “Ai sensi del paragrafo n. 15 del disciplinare di gara il metodo utilizzato per il calcolo della soglia di anomalia per l”esclusione automatica delle offerte è il metodo A indicato nell”allegato II.2 del Codice”.

Secondo il Collegio, pur nella sommaria delibazione della fase cautelare, il ricorso “non sembra sostenuto da idoneo fumus boni iuris, alla luce di quanto previsto dall’art. 15 del disciplinare di gara, il quale, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, richiama il metodo il “Metodo A indicato dall’allegato II.2 del Codice;

Ritenuto, altresì, che appare plausibile l’interpretazione della lex specialis seguita dalla stazione appaltante che fa riferimento al punto 2, del richiamato allegato II.2″.

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti
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