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Sentenze

Annotazione ANAC, illecito professionale e sua valutazione

La ricorrente contesta l’illegittima ammissione del Consorzio controinteressato alla gara, nonostante lo stesso avesse a proprio carico una annotazione nel casellario A.N.A.C. conseguente alla risoluzione per grave inadempimento di un contratto di appalto, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Il Tar Lombardia ribadisce come il giudizio su gravi illeciti professionali sia espressione di ampia discrezionalità ed il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta.

Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 14/12/2023, n. 3031:

3.1. La censura è infondata.

Prima di esaminare il merito della contestazione formulata dalla ricorrente, va ribadito il condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale «nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (Consiglio di Stato sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223). Spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di tale ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell’operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente» (Consiglio di Stato, V, 8 settembre 2022, n. 7823; anche, Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16; V, 16 novembre 2023, n. 9854; III, 13 novembre 2023, n. 9721; V, 25 agosto 2023, n. 7949; V, 1° agosto 2023, n. 7452; VI, 29 novembre 2022, n. 10483; V, 10 novembre 2022, n. 9877; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 novembre 2023, n. 2762; in argomento, altresì, Cass., SS.UU., 17 febbraio 2012, n. 2312).

Tali conclusioni sono coerenti con l’interpretazione pregiudiziale data dal giudice eurounitario (Corte di Giustizia U.E., IV, 19 giugno 2019, C-41/18), in base alla quale la valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali spetta in via esclusiva alla Stazione appaltante, costituendo una scelta ampiamente discrezionale; da ciò consegue che il sindacato del giudice amministrativo sulle relative motivazioni non può che limitarsi al riscontro “esterno” della non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 settembre 2022, n. 7728).

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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