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Decreto semplificazioni: inapplicabile l’esclusione automatica in caso di procedura aperta sotto soglia

Nell’ambito di un giudizio relativo ad una procedura aperta per l’affidamento di un servizio da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la ricorrente lamenta che la S.A., dopo aver individuato la soglia di anomalia, ha omesso di provvedere all’esclusione automatica dell’aggiudicataria secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 3 ult. periodo del d.l. n. 76/20.

T.A.R. Campania, VII, 19 dicembre 2023, n. 7037, “pur consapevole dell’esistenza di opposto orientamento, il Tribunale condivide la tesi che preclude l’applicazione della norma in parola alle gare sotto soglia indette entro il 30/6/23, espletate con procedura aperta“, per le ragioni diffusamente indicate nella pronuncia alla quale si rinvia.

Analogo problema non dovrebbe rilevarsi nel nuovo Codice, in quanto esso non si riferisce al tipo di procedura esperita (i.e. procedura negoziata), riferendosi indistintamente ai “contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo“.

D’interesse è altresì la tesi della ricorrente secondo cui la nuova normativa (che, in sostanza, per i contratti sotto soglia impone in ogni caso il ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate, con la sola eccezione rappresentata dall’opzione per la procedura aperta per contratti per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14) consentirebbe, in chiave interpretativa, di ravvisare già nella normativa emergenziale ex l. n. 120/20, in via generale, il divieto di optare per la procedura aperta.

Il Collegio non si confronta tuttavia nel merito con la portata della nuova norma, molto dibattuta anche alla luce dell’intervento del Ministro (cfr. la CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298), limitandosi frettolosamente a sostenere che “Una sì rilevante deroga a principi generali quali la non discriminazione e la libera concorrenza (più adeguatamente tutelati a mezzo di procedure aperte) avrebbe richiesto, a parere del Tribunale, una inequivoca previsione che nella normativa emergenziale, invece, difetta“.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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