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Sentenze

Il servizio di tesoreria comunale non è un servizio di natura intellettuale

Il servizio di tesoreria comunale non può ritenersi di natura intellettuale nei sensi di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, e pertanto vige l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza.

Questo quanto ricordato da Tar Campania, Napoli, Sez. II, 28/12/2023, n. 7295:

Infine, nemmeno è condivisibile l’ulteriore obiezione mossa dal Comune, secondo il quale l’obbligo di separata indicazione dei costi di manodopera non sussisterebbe nel caso di specie trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Come affermato da questo Tribunale, con la sentenza n. 3872 del 27.6.2023, che il Collegio ritiene di condividere, il “servizio di tesoreria comunale così come disciplinato dal Decreto legislativo n. 267/2000” non può ritenersi di natura intellettuale nei sensi di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 (che «esonera», in tali casi, dall’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza).

Infatti, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. St., Sez. V, 21/02/2022, n.1234; Id., 12/02/2021, n.1291; Id., 28/7/2020, n. 4806).

Viceversa nel caso di specie, come reso evidente dal contenuto del servizio, così come declinato dall’art. 209 del T.U.E.L. – a mente del quale il servizio di tesoreria consiste “nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie” – le attività richieste hanno in gran parte una connotazione fortemente automatica e ripetitiva e risultano sovente eseguite attraverso supporti informatici (cfr. art. 213 T.U.E.L.), come nel caso delle operazioni di incasso e pagamento, delle attività di rendicontazione, dell’attività di elaborazione dei flussi per il calcolo degli interessi, senza che l’enfasi riposta dalla parte controinteressata sul sintagma “gestione” possa condurre a un diverso esito qualificatorio, trattandosi di elemento letterale a tal fine evidentemente insufficiente e, comunque, dalla chiara connotazione sintetico-descrittiva, meglio specificato, nella sua concreta dimensione contenutistica e nelle sue implicazioni operative, nel proseguo della disposizione, come prima riprodotta.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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