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Sentenze

Nelle selezioni (per l’affidamento dei contratti o per l’accesso all’impiego) sono da evitare previsioni che si traducano in meri formalismi

La disciplina che regola le selezioni (per l’affidamento dei contratti o per l’accesso all’impiego) non può contemplare previsioni sprovviste di un’effettiva giustificazione razionale e che si traducano in meri formalismi.

Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 23/12/2023, n. 3967:

Depongono in favore di tale conclusione, tra l’altro, le affermazioni giurisprudenziali in materia di procedure di evidenza pubblica, ove tra l’altro, come osservato dalla ricorrente, il rigore delle forme è persino più accentuato rispetto a quanto previsto in tema di selezioni per l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Sul punto, può, ad esempio, farsi menzione di quanto affermato nella sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, II, 25 giugno 2019, n. 3506, in cui è stato precisato che, in sede di procedimenti ad evidenza pubblica, la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un documento, allorché questi riporti comunque in calce una firma regolarmente apposta, non toglie valore al documento medesimo, né autorizza dubbi sulla provenienza e sulla manifestazione di volontà da esso recata, se il difetto di firma in ogni singola pagina non generi incertezza circa la provenienza del documento (sul punto, cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, I, 7 settembre 2018, n.1212; Consiglio di Stato, V, n. 5552/2017; Consiglio di Stato, V, 20 aprile 2012, n. 2317; Consiglio di Stato, VI, 18 settembre 2013, n. 4663).

E’ stato anche affermato nella decisione del Consiglio di Stato, IV, 20 febbraio 2014, n. 802, che non costituisce causa di esclusione da una procedura di gara la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica in ogni sua pagina, quando possa agevolmente verificarsi la riferibilità al concorrente delle dichiarazioni e degli impegni previsti dall’offerta, dovendo trovare applicazione il principio di strumentalità delle forme).

Nella decisione del T.A.R. Lombardia, II, 23 marzo 2011, n. 461, è stato, altresì, evidenziato che la clausola che imponga la presentazione del capitolato sottoscritto costituisce “un’inutile duplicazione e, quindi, un aggravio ingiustificato del procedimento”, in quanto le esigenze sottese alla (omessa) sottoscrizione “pagina per pagina” del capitolato speciale d’appalto, sono comunque soddisfatte dalla specifica dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – di presa visione e accettazione integrale e incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli atti di gara.

In altri termini, come si evince dalle pronunce che sono state indicate, la disciplina che regola le selezioni (per l’affidamento dei contratti o per l’accesso all’impiego) non può contemplare previsioni sprovviste di un’effettiva giustificazione razionale e che si traducano in meri formalismi, come sarebbe, appunto, nel caso in esame se si ritenesse che un documento ormai unico ed unitario – in quanto scansionato e trasmesso in formato digitale – dovesse, tuttavia, a pena di esclusione, essere sottoscritto in ogni singola pagina nell’originale cartaceo, sebbene, a seguito della digitalizzazione e della trasmissione digitale, il documento risultasse ormai (materialmente) inscindibile e l’assunzione di paternità e di responsabilità (quanto alle dichiarazioni in esso contenute) emergesse, per tale ragione, dalla semplice sottoscrizione in calce.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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