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Sentenze

Scorporo dei costi della manodopera: per questo T.A.R. non sono né ribassabili, né riducibili

In questo articolo avevamo provato a fornire una ricostruzione dell’art. 41, comma 4 del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, al fine di provare a sciogliere il dilemma: ribasso o non ribasso, questo è il problema.

In quella sede, ed in estrema sintesi, si sosteneva la seguente tesi: i costi della manodopera non sono direttamente ribassabili, ma sono cionondimeno riducibili nell’ambito della dichiarazione ex art 108 del Codice.

La prima pronuncia registrata sullo specifico punto, consultabile qui, bocciava la prefata tesi, e viceversa promuoveva le prescrizioni del bando tipo Anac n. 1, che assentono un ribasso diretto anche sulla componente manodopera (conforme il precedente intervento di ANAC, consultabile qui, che aveva auto-confermato la bontà del proprio operato).

L’odierna T.A.R. Campania, Salerno, I, 11 gennaio 2024, n. 147, radicalmente, boccia entrambe le tesi: i costi della manodopera non sono né ribassabili, né riduciili.

IL FATTO

Nei documenti di gara l’amministrazione, seguendo letteralmente l’art. 41, c. 14 del Codice, ha determinato l’importo del servizio, distinguendo i costi suscettibili di ribasso pari a € 18.242,21 da quelli non soggetti a ribasso (i.e. scorporati), cioè la somma del costo totale personale e del costo della sicurezza, pari a € 40.941,00, e ha inoltre ha fissato il prezzo a base di gara in € 18.241,21 (composto dalle voci relative a: materiali ed attrezzature e altre spese 15% € 5.844,15; spese generali 15% € 7.017,77; utile di impresa € 5.380,29).

Un offerente presenta il  92,77% di ribasso sulla base d’asta, e viene escluso per anomalia dell’offerta.

IL MOTIVO DI RICORSO

L’offerente impugna l’esclusione, lamentando che il relativo provvedimento espulsivo avrebbe abnormemente computato il ribasso dell’offerta della ricorrente nella misura complessiva del 92,77%, ovvero prendendo in considerazione solo la parte dell’offerta di € 1.318,92, quale importo offerto da essa ricorrente in ribasso rispetto all’unica quota parte del prezzo a basa di gara di € 18.242,21 suscettibile di ribasso (composto dalle spese per i materiali e le attrezzature, per € 5.844,15, il rimborso spese generali, per € 7.017,77 e l’utile d’impresa, pari ad € 5.380,29) ed omettendo, però, in tesi, di considerare le restanti componenti indicate nell’offerta e che non sarebbero, invece, suscettibili di ribasso, ovvero l’importo per il costo del personale, pari ad € 38.961 e quello per la sicurezza, pari ad € 1.980, per complessivi € 40.941,00, che sommati agli € 1.318,92, integrerebbero un importo complessivo offerto, da considerare, per l’appunto, nella sua totalità, di € 42.259,00, dunque con una differenza di € 16.923,29 rispetto all’importo totale del servizio di € 59.183,21 (al netto dell’iva) ed equivalente, quindi, ad un ribasso percentuale sul predetto importo totale del 28,595%.

LA DECISIONE

Il T.A.R. ritiene infondato il motivo, ritenendo “che qualora la lex specialis di gara abbia nettamente distinto una parte del valore del contratto di appalto come spesa incomprimibile (quella afferente al costo del personale) ed abbia specificato, con riferimento alla restante parte della base d’asta, l’offerta del massimo ribasso, solo su questo costo l’operatore sia legittimato a proporre la sua offerta in ribasso.

Viceversa, con congrua motivazione l’amministrazione ha evidenziato che dalle giustificazioni rese dalla ricorrente è emerso che i costi oggetto di consistente ribasso sarebbero anche i costi del lavoro, in violazione della lex specialis di gara. Inoltre, in modo convincente l’amministrazione ha evidenziato che in sede di giustificazioni la ricorrente ha affermato che «l’importo offerto è pari a € 42.259,92; il totale iniziale della gara era di € 59.183,21, con una differenza di € 16.923,29, equivalente ad un ribasso percentuale sull’intero importo del 28,59%»: da tali affermazioni si ricava la conferma che la ricorrente (in contrasto con le citate previsioni della lex specialis) ha calcolato la percentuale di ribasso sull’intera cifra di € 59.183,21, così incidendo sia sul costo della manodopera che su quello della sicurezza. Insomma, violando le citate previsioni della legge di gara, la ricorrente ha applicato il ribasso anche ai costi del personale e della sicurezza, mentre l’amministrazione in sede di verifica dell’anomalia, riferendo correttamente il ribasso solo sui costi per i quali il ribasso era consentito, ha accertato ribasso anomalo nella misura del 92,77%, derivandone quasi l’azzeramento dei costi relativi all’acquisto del materiale, all’utile di impresa, alle spese generali, ai costi annui, ecc. Ne consegue che la descritta valutazione dell’amministrazione della valutazione della anomalia dell’offerta si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, in quanto non è manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

La grossolana e frettolosa pronuncia su un tema di primaria importanza, che nemmeno si è premurata di richiamare l’art. 41, c. 14 del Codice, merita una quanto più celere riforma, così come lo stesso art. 41, c. 14 merita una quanto più celere abrogazione.

La confusione continua a regnare sovrana…

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti

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