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Un altro T.A.R. boccia la tesi del MIT sull’ultrattività del d.lgs. 50/2016 per gli appalti PNRR

Rinviando a quanto già recentemente rammentato in questo articolo, ecco che dal Giudice amministrativo arriva ancora una bocciatura del parere MIT n. 2153/2023. parere espressamente richiamato nel disciplinare di gara da una confidente stazione appaltante, al fine di motivare in ordine alla normativa applicabile al proprio appalto da finanziarsi a valere su risorse PNRR.

T.A.R. Lazio, II-bis, 03 gennaio 2024, n. 134 rileva che l’art. 225 comma 8 del nuovo Codice “si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati.

Il Collegio ritiene che l’opzione ermeneutica seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara),

collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50/16 a decorrere dal 01/07/23 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Pochi giorni or sono il Ministero è tornato sui propri passi ed ha cambiato “parere” (cfr. pareri 2203/2023 e  2295/2023), ma in modo oltremodo tardivo (non inganni la data di emissione riportata sul sito: sono stati pubblicati a distanzi di mesi dal celeberrimo e deleterio parere 2153/2023).

La frittata è ormai fatta!

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti
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