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Sentenze

Avvalimento premiale rating di legalità: le criticità rilevate dal TAR

La ricorrente lamenta che all’aggiudicataria sarebbero stati attribuiti in modo illegittimo i 10 punti per il rating di legalità, il quale sarebbe stato conseguito solo in virtù di un avvalimento, sebbene tale profilo non possa essere oggetto di avvalimento.

T.A.R. Campania, I, 30 gennaio 2024, n. 315 ritiene che la censura sia fondata.

La certificazione relativa al rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte dell’impresa destinataria della certificazione e del grado di attenzione riposto dall’impresa medesima nella corretta gestione del proprio business, in conformità a principi etici dei comportamenti aziendali; la certificazione è rilasciata dall’AGCM, sulla base dei criteri fissato dal suo Regolamento approvato con Delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, secondo cui possono richiedere l’attribuzione del rating le Imprese (sia in forma individuale che societaria) e gli Enti che svolgono attività d’impresa che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

– sede operativa in Italia;

– fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;

– iscrizione nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (di seguito, R.E.A.) da almeno due anni alla data della domanda;

– rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento, tra cui alcuni di carattere oggettivo concernenti l’organizzazione aziendale.

Già in base alla descritta definizione, emerge chiaramente che tale certificazione attesta che l’impresa destinataria è dotata di adeguata organizzazione sotto il profilo del rispetto dell’etica e del contrasto alla corruzione. Premesso che la certificazione quindi riguarda specificamente l’organizzazione dell’impresa che ha ottenuto la certificazione, nel contratto di avvalimento in atti non è adeguatamente spiegato come tale organizzazione dell’ausiliaria, meritevole del rating di legalità, possa fornire un apporto concreto all’organizzazione dell’ausiliata tale da farle meritare un maggiore punteggio relativo all’offerta tecnica per il profilo premiale del rating di legalità (a maggior ragione considerando che l’ausiliaria svolge attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico, mentre il servizio oggetto di gara riguarda la refezione scolastica), limitandosi il contratto in atti, in modo del tutto generico e indeterminato, ha prevedere che «l’ausiliata intende acquisire, come in effetti con il presente atto acquisisce, i requisiti di cui è carente facendo affidamento al rating di legalità posseduto dall’ausiliaria al fine di coprire quanto richiesto dai documenti di gara; (…) l’ausiliaria si obbliga in solido con l’ausiliata nei confronti della stazione appaltante a fornire il requisito di cui sopra ed a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e di mettere a disposizione dell’ausiliaria l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione»; d’altra parte la stessa controinteressata, nei propri scritti difensivi, nel definire il rating di legalità, ha testualmente affermato che esso è un indicatore che mira a premiare le aziende virtuose in materia di etica e di contrasto alla corruzione, attribuendo da una a tre stellette a seconda del numero di strumenti adottati dall’azienda nel suo complesso organizzativo «per garantire la propria legalità», da ciò evincendosi che tale certificazione è specificamente rivolta a premiare un requisito individuale della specifica azienda beneficiaria sotto il profilo della qualità organizzativa“.

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Non si comprende appieno se il Collegio abbia voluto sancire la nullità del contratto di avvalimento per genercità ed indeterminatezza, ovvero se abbia voluta sancire l’impossibilità di ricorrere all’avvalimento per una certificazione di carattere spiccatamente soggettivo, che attesta che l’impresa destinataria è dotata di adeguata organizzazione sotto il profilo del rispetto dell’etica e del contrasto alla corruzione.

Ciò che è certo è che del novello avvalimento premiale nessuno sentiva davvero il bisogno…

A cura di Elvis Cavalleri- Giurisprudenza e Appalti
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