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Sentenze

Scorporo dei costi della manodopera: per questo T.A.R. non sono ribassabili

La portata dell’art. 41 c. 14 del Codice, nella parte in cui prevede lo scorporo dei costi per la manodopera da non assoggettarsi a ribasso, è già stata indagata in questo scritto, al quale rinviamo integralmente.

Come prevedibile vi è già contrasto in giurisprudenza, ma confidiamo che giunga presto il Giudice d’appello.

Secondo il T.A.R. Sicilia ed il T.A.R. Toscana i costi per la manodopera sono pacificamente ribassabili.

Per il T.A.R. Campania al contrario non sono affatto ribassabili.

Il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, n. 120 si schiera con il T.A.R. Campania e pareggia i conti.

10.2. Al fine di leggere e applicare correttamente le clausole della lex specialis, non può, pertanto, non richiamarsi l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 che, in applicazione del criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. t della L. 78/2022, prevede: “14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

Ciò che emerge, quindi, dalla lettura delle disposizioni dettate dalla lex specialis, anche alla luce della summenzionata disposizione normativa, è che l’importo complessivo dell’appalto è comprensivo di voci di costo soggette a ribasso e di voci di costo espressamente non soggette a ribasso (costo della manodopera e oneri di sicurezza) e che tali ultimi costi sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.

Ne deriva quale indefettibile corollario che l’importo ribassabile (ovvero l’importo a cui andrà applicato il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti) è pari alla somma del costo dei lavori e dei costi per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, al netto dei costi della manodopera (pari a € 533.323,18) e degli oneri della sicurezza (pari a € 247.942,26).

“Sia la SI.LE.M. s.r.l. che la Franco Giuseppe s.r.l. avrebbero dovuto essere, pertanto, escluse dalla gara per aver offerto il proprio ribasso percentuale su un importo comprensivo del costo della manodopera in violazione di quanto disposto dalla lex specialis nonché dell’art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023“.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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