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Sentenze

L’iscrizione dell’impresa nella “white list” è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare e, come tale, eterointegrabile

La società ricorrente censura la legittimità del provvedimento impugnato perché la stazione appaltante la avrebbe esclusa dalla gara per carenza di un requisito di partecipazione (l’iscrizione alla white list prefettizia) non previsto dalla lex specialis a pena di esclusione.

Il Tar ribadisce come, nel caso il bando non preveda l’iscrizione nella white list come requisito di partecipazione, operi l’eterointegrazione della legge di gara con quanto disposto dalla Legge 190/2012. E dunque respinge il ricorso (peraltro il disciplinare di gara ha espressamente qualificato l’iscrizione alle white list come requisito di partecipazione,).

Questo quanto ribadito da Tar Piemonte, Sez. II, 22/03/2024, n. 299:

Il motivo è infondato.

È noto il prevalente orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende aderire, secondo cui l’iscrizione dell’impresa nella cd. white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare (cfr. TAR Cagliari, sez. II, 20 aprile 2022, n. 259; TAR Piemonte, sez. I, 4 gennaio 2019, n. 19; TAR Lazio, Roma, sez. II, 28.02.2023, n. 3385) e, come tale, eterointegrabile in caso di lacuna nella lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1412.2022, n. 10935; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 6 ottobre 2022, n. 8558; Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). Trattasi infatti di requisito generale attinente alla moralità professionale.

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