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Sentenze

Il nuovo Codice è costituzionalmente illegittimo (art. 76 Cost.), in quanto adottato oltre il termine fissato nella delega?

La suggestiva tesi di un Codice costituzionalmente illegittimo

Nell’ambito di un giudizio una delle parti processuali lamenta l’eccesso di delega, con violazione dell’art. 76 Cost., dal momento che il d.lgs. n. 36/2023 sarebbe stato adottato in ritardo dal Governo rispetto al termine di sei mesi all’uopo previsto dal legislatore;

T.A.R. Sicilia, Catania, III, 03 maggio 2024, n. 1635 ritiene la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, in quanto “l’asserita tardività dell’adozione del d.lgs. n. 36/2023 con cui il Governo ha adottato il nuovo codice degli appalti risulta smentita per tabulas dal fatto che l’atto normativo è stato inviato dal Governo al Parlamento il 5 gennaio 2024, essendo stato adottato entro i sei mesi prescritti dalla legge delega (n. 78/2022), entrata in vigore il 9 luglio 2022, essendo irrilevante, in tal senso, l’avvenuta pubblicazione in G.U. del decreto legislativo il 31 marzo 2023“.

La pronuncia conclude correttamente, ma con motivazione non condivisibile o comunque insufficiente.

Se è vero, in  accordo con la giurisprudenza costituzionale, che la data di pubblicazione è irrilevante ai fini del dies ad quem, vero è anche che parimenti irrilevante è la mera trasmissione al Parlamento dello schema di atto. Ed infatti, il testo definitivo del Codice è stato licenziato solo con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023, ben oltre il termine per l’esercizio della delega (i.e. 09 gennaio 2023).

Ciò che viceversa rileva è quanto previsto dall’art. 1, c. 4, ultimo periodo della legge delega, secondo cui “Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi“.

Sicché l’originario termine per l’esercizio della delega (i.e. 09 gennaio 2023), in virtù dell’invio al Parlamento del 05 gennaio, risulta prorogato ex lege al 09 aprile 2023, con conseguente tempestività dell’emanazione del decreto legislativo del 31 marzo 2024, n. 36, giusta quanto disposto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a nulla rilevando la successiva data (i.e. 13 aprile 2023) di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (tra le tante cfr. Corte Cost. n. 425/2000).

Il Codice, almeno sotto questo profilo, pare essere salvo…

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Nella medesima sentenza si vedano altresì le risposte del Collegio in relazione alle seguenti questioni di legittimità costituzionale in tema di consorzi stabili

– eccesso di delega, con violazione, sotto altro profilo, dell’art. 76 Cost., atteso che il richiamato art. 225 del nuovo codice degli appalti, così come interpretato, esulerebbe dal perimetro tracciato dalla delega legislativa conferita all’esecutivo, dal momento che essa poneva l’obiettivo di “razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici”, mentre il contenuto dell’articolo in questione avrebbe portata innovativa;

– violazione dell’art. 3 Cost., dei principi di ragionevolezza e di parità degli operatori economici, dal momento che consentire il cumulo alla rinfusa in capo al consorzio, oltre al successivo avvalimento ex lege alla consorziata esecutrice, determinerebbe un aggiramento della normativa sulla qualificazione degli operatori concorrenti, finendo per avallare l’esecuzione di un’opera da parte di un soggetto privo di qualificazione, ciò in modo irragionevole e in palese spregio della par condicio tra operatori economici;

– violazione dell’art. 97 Cost., posto che consentire la realizzazione di un’opera pubblica a un soggetto privo di qualificazione sarebbe altresì contrario al principio di buon andamento della P.A., in considerazione del rischio di errori nell’esecuzione della commessa con ogni discendente aggravio di tempi e costi a carico della collettività e delle finanze pubbliche.

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