L’ esclusione per aver omesso di sottoscrivere la copia della carta di identità è illegittima! Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. Terza bis, 03/ 12/ 2019, n.13812.
La vicenda riguarda l’esclusione di impresa che aveva omesso di sottoscrivere la carta di identità allegata alla domanda di partecipazione.
Il Tar accoglie il ricorso.
Dopo aver ricordato che la sottoscrizione è essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell’atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest’ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento, il Tar evidenzia come nelle procedure di gara si debba in primo luogo identificare il candidato.
La mancanza nell’atto delle indicazioni concernenti questi aspetti (ovvero una loro carenza che determini una assoluta incertezza) implica necessariamente la impossibilità di attribuire la paternità dei contenuti dell’atto, e quindi la sua inidoneità a produrre effetti giuridici.
Fissati questi principi, e considerato che la sottoscrizione può essere identificata come uno degli elementi indefettibili per l’esistenza o l’ammissibilità dell’offerta, il problema che si pone è quello di stabilire quali conseguenze ricollegare ad un documento rappresentativo di un’offerta, che sia privo della sottoscrizione ovvero ad un documento allegato all’offerta privo di sottoscrizione. In tali ipotesi le conseguenze vanno individuate, secondo una ricostruzione, non tanto sul piano della inefficacia, quanto della irrilevanza giuridica dell’atto, per un difetto strutturale di questo (si osservi, infatti, che l’inefficacia viene solitamente riferita al piano funzionale dell’atto e non alla sua struttura).
Tuttavia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi, cui ha aderito anche l’ANAC (in sede di pareri di precontenzioso: si vedano le deliberazioni richiamate anche da parte ricorrente), ritiene di dover escludere l’irrilevanza giuridica, e quindi l’inammissibilità, di offerte prive di sottoscrizione (o con la sottoscrizione solo di alcuni dei soggetti dell’atto) quando, in base alle circostanze concrete, l’offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881).
Il difetto strutturale dell’atto è stato, in tali casi, superato alla luce della funzione dell’atto nell’ambito della procedura di gara, da individuarsi nell’interesse dell’amministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi comunque acquisiti alla procedura.
Applicando l’anzidetto principio giurisprudenziale al caso di specie, appare dirimente osservare come la procedura in oggetto contempla sicuri elementi da cui desumere la riconducibilità dell’offerta all’autore.
Alla luce di quanto appena esposto, deve ritenersi che sussistano gli elementi che consentono di superare qualsiasi incertezza sulla provenienza dell’atto, determinata dalla mancanza della firma sulla carta di identità; e, conseguentemente, consentono di imputare il contenuto dell’offerta al soggetto cui indubbiamente appartiene.
Il Tar, inoltre, afferma anche un principio estremamente significativo.
Infatti il Collegio ritiene che la mancata sottoscrizione dell’atto, in ogni caso, non possa costituire causa di esclusione, ma, al più, debba comportare teoricamente il soccorso istruttorio.
La mancata sottoscrizione, secondo l’articolo 83 comma 9, costituendo un elemento formale, può essere sanato, mediante il ricorso istruttorio e una norma del bando che stabilisse l’opposto sarebbe contraria al chiaro disposto dell’ultimo inciso del comma 8 dell’art. 83 esaminato, secondo il quale <<i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle>>.
Ne discende l’accoglimento del ricorso.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e appalti