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Normativa

Il progettista indicato non rientra nella figura di concorrente né in quella di operatore economico – Non può a sua volta utilizzare l’istituto dell’avvalimento

Sebbene riferita alla fattispecie dell’articolo 53 comma 3 del D.Lgs 163/2006, è estremamente importante la Sentenza odierna dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che fissa il seguente principio di diritto:

il progettista indicato, nell’accezione e nella terminologia dell’articolo 53, comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea. Sicché non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta.

Pertanto richiamando la giurisprudenza  formatasi nel vigore del precedente codice, secondo cui nelle gare pubbliche non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto, l’Adunanza Plenaria proietta la fattispecie originatasi in vigenza del D.Lgs 163/2006 sull’attuale Codice dei Contratti (l’art. 89 comma 6 vieta espressamente il cosiddetto avvalimento “a cascata”).

Al seguente link la Sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020 n.13.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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