ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Decreto semplificazioni. In arrivo il “DURC di congruità”

L’iter di conversione in legge del  D.L. 76/2020 ha visto una serie di modifiche al testo originario, introdotte dal Senato della Repubblica. E poiché la conversione in legge deve avvenire a brevissimo, mi sembra possibile ragionare su un testo a cui la Camera dei Deputati non apporterà modifiche, e dunque pressoché definitivo.

Tra le modifiche più significative va segnalata l’introduzione all’articolo 8 del comma 10 bis del seguente tenore :

«10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente».

Dunque, sulla base di una lettura coordinata dei commi 10 e 10 bis dell’articolo 8 del “Decreto Semplificazioni” sembra ragionevole affermare come le disposizioni sul “Durc di congruità” si applicheranno alle procedure successive all’entrata in vigore del futuro Decreto del Ministro del Lavoro.

E che si tratta di una previsione “ definitiva”, ossia destinata a durare oltre la data del 31 dicembre 2021 ( il nuovo termine del regime “semplificato” degli appalti) perché il comma 10 dell’articolo 8  ha concluso la stagione delle proroghe della validità del Durc, rimandando a quanto previsto nel DM 30 gennaio 2015, per cui il comma 10 bis si colloca quale completamento del regime ordinario di verifica della regolarità contributiva.

Si tratta di una innovazione significativa, che attua quanto previsto dall’articolo 105 comma 16 del Codice dei Contratti in materia di controllo sulla regolarità della manodopera impiegata nei contratti di appalto.

Il “Durc di congruità” infatti, rilasciato dalle Casse Edili, attesta che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire od eseguite.

In alcune Leggi regionali esso è già previsto, cosi come nei provvedimenti adottati dal Commissario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici dell’ agosto 2016.

Da evidenziare come la norma non preveda alcun limite quantitativo ( ossia il Durc di congruità si applica per qualsiasi importo), ma soprattutto come la previsione sia riferita ad accertare la congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.

Con l’uso della parola “intervento”, il legislatore sembra definire un ampio campo di applicazione del “Durc di congruità”.

Non esclusivamente riferibile ai lavori, ma potenzialmente applicabile anche a servizi e forniture. Mi sembrerebbe ragionevole una lettura di questo tipo, in particolare per i servizi ad alta intensità di manodopera e per quelle forniture in cui la manodopera svolge una funzione significativa, ad esempio fornitura con posa in opera, che assumono rilievo anche nei subappalti di lavori.

Queste le prime impressioni “a caldo”.

Vedremo comunque le indicazioni provenienti dal futuro Decreto del Ministero del Lavoro.

 

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto