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Approfondimenti

Il Codice dei Contratti “entra” nelle operazioni di concentrazione di imprese

Merita di essere segnalato, perché rimanda direttamente alla definizione di “servizi ad alta intensità di manodopera” contenuta nell’articolo 50 del Codice dei Contratti, l’articolo 75 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 ( Il “Decreto Agosto”), con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3 dello stesso.

Essi infatti prevedono ( il decreto peraltro deve essere ancora convertito in legge) :

Art. 75.  Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d’impresa e modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2.  Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell’operazione. L’Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell’utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell’operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3.  Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

Dunque sono autorizzate, in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato, le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( o di interesse economico generale ) che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.

Se la “ratio” dei commi in esame appare condivisibile ( ai sensi del comma 1 “rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale”) in quanto tesa a salvaguardare le imprese  anche attraverso operazioni di concentrazione, risulta di difficile comprensione la locuzione “imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera come definiti dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

L’individuazione di servizi ad alta intensità di manodopera (quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto) è infatti relativamente semplice quando si fa riferimento ad un singolo appalto.

Quali possano essere invece i “mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera”, resta francamente oscuro. O meglio, si tratta di una definizione talmente ampia da ricomprendere pressoché ogni segmento di mercato, tale dunque da rispondere a molteplici situazioni di crisi.

Probabilmente questo ampio e generico perimetro applicativo ( talmente ampio da inserirci anche il Codice dei Contratti) è stato voluto per consentire tutte le possibilità di tutela delle imprese e dei lavoratori offerte dal mercato.

Certo è che si fa riferimento al Codice dei Contratti per delimitare operazioni di concentrazione tra le imprese, e questa è oggettivamente una notizia.

Le imprese interessate dovranno comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità di regolamentazione del settore, entro 30 giorni dalla comunicazione prescriverà le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell’utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell’operazione.

Si tratta di norme a termine, in quanto i commi 1 e 2 si  applicano alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

Da segnalare infine il comma 4 dell’articolo 75, che amplia i poteri di Consob estendendo  la  disciplina  degli  obblighi  di  comunicazione  preventiva  alla stessa in  relazione all’acquisto  di partecipazioni  in  una  società  di  gestione  di mercati  regolamentati.

La norma sembra essere posta a tutela di Borsa Italiana Spa, soprattutto in previsione della vendita da parte del London Stock Exchange. Ma questa è un’altra cosa rispetto al Codice dei Contratti….

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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