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Sentenze

Qualificazione SOA inferiore di 200 euro rispetto alla quota di esecuzione assunta: esclusione secca

L’orientamento “formalistico” statuito dalla Plenaria (cfr. questo articolo) all’opera:

“In applicazione dell’art. 92, co. 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”;

Nel caso di specie, l’esclusione è stata disposta perché la mandante CLT Trasporti S.r.l. è risultata insufficientemente qualificata per assumere la quota di lavori che essa si era impegnata ad eseguire, pari a EUR 1.500.218; infatti la classifica 3ª bis, per la quale è qualificata la mandante, consente di eseguire lavori fino a EUR 1.500.000mentre, nella domanda di partecipazione alla gara, il raggruppamento interessato aveva dichiarato che la mandante avrebbe partecipato per una percentuale pari all’11,14%, dell’importo dei lavori, esattamente pari a EUR 1.500.218

Quando un errore può costare davvero caro: Tar Lazio, I-Q, ord. 7 dicembre 2020, n. 7507

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti

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