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Sentenze

Il “Visto per approvazione” può costituire provvedimento di aggiudicazione!

Quando l’aggiudicazione definitiva avviene “per relationem”.

La vicenda è relativa a procedura di gara (per fornitura) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente impugna l’aggiudicazione.

Tra i vari motivi di ricorso evidenzia come il provvedimento pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente non potrebbe qualificarsi come provvedimento di aggiudicazione, non essendo all’uopo sufficiente la mera apposizione di un timbro “Visto per approvazione” sulla proposta di aggiudicazione, e considerato altresì che lo stesso timbro risulterebbe apposto su ciascun verbale della Commissione giudicatrice; in esso sarebbe del tutto assente la motivazione, sia pure per relationem come pure il riferimento all’iter seguito per la verifica della proposta di aggiudicazione e per la valutazione della congruità delle offerte.

Tar Lazio, Roma, Sez. Prima Bis, 31/12/2020, n. 14189, respinge il ricorso:

2.1 Le censure non meritano adesione, avuto riguardo alla disciplina della aggiudicazione recata dal nuovo codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), cui la procedura seguita dalla commissione di gara, nel caso all’esame, risulta conforme.

2.2 Come affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 aprile 2020 n. 2655), nel nuovo codice dei contratti pubblici risulta eliminata la precedente distinzione tra “aggiudicazione provvisoria” e “aggiudicazione definitiva” e la fase finale della procedura di aggiudicazione si articola nella “proposta di aggiudicazione”, che è adottata dal seggio di gara, e nell’ “aggiudicazione” tout court, che è il provvedimento conclusivo della procedura (cfr. Cons. Stato, V, 10 ottobre 2019, n. 6904; V, 15 marzo 2019, n. 1710).

L’aggiudicazione costituisce un’autonoma manifestazione di volontà della stazione appaltante, resa all’esito della “verifica della proposta di aggiudicazione”, prevista dall’art. 32, comma 5.

L’art. 33 regola il rapporto tra l’attività della commissione o seggio di gara, che formula la proposta, e l’amministrazione appaltante, che deve verificare e controllare la regolarità e la legittimità del procedimento, formulando eventualmente osservazioni o chiedendo chiarimenti.

2.3 Nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione è stato apposto in calce al verbale di gara del 30 luglio 2020, sotto forma di “Visto si approva” a firma del Direttore Generale p.t., pubblicato in data 30 luglio 2020 sul sito istituzionale dell’AID e il successivo 7 agosto sulla GU. Nel verbale la Commissione ha dato atto della regolarità giuridica delle operazioni di apertura delle buste e provveduto all’attribuzione e alla sommatoria dei punteggi tecnici con quelli economici, formulando infine la proposta di aggiudicazione alla xxxx.

Come si legge dallo stesso verbale del 30.7.2020: “PERTANTO la Commissione propone l’aggiudicazione alla Società xxxx. che ha offerto una percentuale di sconto pari allo 15,84% totalizzando il miglior punteggio complessivo di 73,56 punti (48,56 punti offerta tecnica e 25 punti offerta economica) su un massimo di 100 punti. Pertanto il valore di aggiudicazione è pari ad Euro 1.825.329,41 I.V.A. esclusa (euro 217,30 a casco IVA esclusa)”.

2.4 Nel ripetuto verbale, dunque, sono riportati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la proposta di aggiudicazione della Commissione in relazione alle risultanze dell’istruttoria di gara; con il visto apposto in calce al verbale, tali ragioni in fatto e in diritto vengono fatti propri dall’Amministrazione con una motivazione per relationem del provvedimento di aggiudicazione, pacificamente ammessa nel nostro ordinamento (Cons. Stato, Sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8276; id., V, 4 agosto 2017, n. 3907; id., IV, 22 marzo 2103, n. 1632 e 18 febbraio 2010, n. 944.

Il provvedimento di aggiudicazione risulta dunque congruamente motivato sulla base dei presupposti di fatto e dei requisiti giuridici evidenziati nel verbale di gara che lo contiene, e pertanto anche le doglianze relative al difetto di motivazione vanno disattese.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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