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Sentenze

Presupposti del subappalto: rilevanza importo e incidenza manodopera devono sussistere cumulativamente

Il ricorrente principale lamenta che il controinteressato da un lato, non ha dichiarato in gara di voler far ricorso al subappalto per lo svolgimento delle attività secondarie previste dal capitolato (segnatamente, le analisi di laboratorio per controllo igienico sanitario e di c.d. “Pest control”), dall’altro ha precisato che tali attività sarebbero state svolte da ditte specializzate nei rispettivi settori delle analisi di laboratorio e della disinfestazione.

Cons. Stato, V, 03 febbraio 2021, n. 1001 ritiene infondata la censura, e chiarisce un aspetto sul quale invero regna ancora molta confusione.

“Dette attività sono in realtà del tutto secondarie e di valore irrisorio e non integrano perciò la fattispecie del subappalto (ex art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016): come rilevato dal tribunale, per un verso esse sono singolarmente di valore ampiamente inferiore al 2% dell’importo dell’appalto, (come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado, listini prezzi e prospetti riepilogativi recanti il calcolo delle somme dovute alle suddette ditte, da cui si ricava che l’importo complessivo per l’intera durata dell’appalto ammontava ad € 1.800,00), dall’altro si tratta di servizi di valori inferiore a 100.000,00 €, non essendo dimostrato neppure che l’incidenza del costo della manodopera e del personale per tali attività secondarie di disinfestazione e derattizzazione sia superiore al 50%.

Infatti, anche a voler ritenere, come sostiene apoditticamente controparte (senza fornire al riguardo alcuna concreta ed effettiva dimostrazione) che le attività in esame sono connotate da un impiego di manodopera superiore al 50 %, mancherebbe in ogni caso l’altro requisito, che stante il chiaro tenore letterale della norma, non è da intendersi come meramente alternativo, dovendo le due condizioni sussistere cumulativamente”.

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