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Sentenze

I servizi aggiuntivi sono diversi dalle opere aggiuntive!

Il Consiglio di Stato ribadisce, respingendo l’appello, che il divieto previsto dall’art. 95, comma 14-bis, del codice dei contratti pubblici di attribuire punti «per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta», è applicabile ai soli contratti di appalto pubblico di lavori (dove c’è un progetto che non può essere posto nel nulla da offerte che abbiano ad oggetto lavori ulteriori).

I servizi invece consistono in prestazioni di fare che possono avere contenuto svariato e in cui il carattere accessorio ed aggiuntivo di alcune di esse, secondo valutazioni di carattere ampiamente discrezionale, contribuiscono comunque a soddisfare gli interessi della stazione appaltante insieme alle prestazioni di carattere principale.

Per questo il divieto di cui all’articolo 95 comma 14 bis non è applicabile agli appalti di servizi.

Questa la decisione di Consiglio di Stato, Sez. III, 24/11/2022, n. 10366 nel respingere il motivo di appello:

33. La lex specialis di gara ha stabilito puntualmente gli elementi necessari ai concorrenti per presentare la propria offerta per il criterio A.3.

33.1. La stazione appaltante ha anche fornito un modello per la formulazione delle proposte migliorative da parte dei concorrenti ed ha definito le formule per l’attribuzione del punteggio a ciascun concorrente (vd. All. B doc. 5).

33.2. Pertanto, la legge di gara individuava in modo preciso e specifico il criterio di valutazione nonché la modalità di attribuzione del punteggio.

33.3. Ebbene, la valorizzazione delle migliorie di ciascuna offerta è stata rimessa alla discrezionalità della Commissione, secondo il modello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

33.4. In altri termini, la Commissione doveva individuare il coefficiente di punteggio assegnato a ciascuna miglioria, all’esito della loro valutazione qualitativa, espressa con l’unità di misura del valore economico delle migliorie stesse.

33.5. Tale attività rientra a pieno titolo nella sfera di valutazione discrezionale tecnica e qualitativa cui è preposta la Commissione di gara, senza che possa ravvisarsi la lamentata carente predeterminazione del criterio A.3.

33.6. Né giova all’appellante invocare il divieto dell’art. 95, comma 14-bis, del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto, come ha chiarito la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, esso è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori, mentre non è estensibile agli appalti pubblici di servizi in ragione della sua ratio, consistente nell’evitare che il progetto di opera predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice sia posto nel nulla da offerte che abbiano ad oggetto lavori ulteriori, non essendone consentita pertanto l’estensione agli appalti pubblici di servizi (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2019, n. 8534).

33.7. Un simile principio, si noti, si attaglia perfettamente al caso di specie, dove nella gara di causa non v’era alcun progetto esecutivo a base d’asta, ma anzi la presentazione di tale progetto era richiesta ai concorrenti (pag. 29 del disciplinare).

34. Le censure qui in esame, dunque, vanno anch’esse respinte nel merito.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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