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ANAC, Parere

Per partecipare a una gara i professionisti devono essere iscritti al proprio Ordine professionale

Per partecipare a una gara d’appalto i professionisti devono essere iscritti al proprio Ordine professionale

Per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale. La documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge. L’iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale. E’ quanto ha chiarito Anac nel parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, approvato in seguito a una richiesta di chiarimenti  presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc).

L’appalto in questione riguarda la procedura aperta da Inva Spa (Centrale unica di committenza per la Regione) per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito Pnrr (importo a base di gara 875.000 euro).

I fatti

La lex specialis della procedura in esame prevede tra i requisiti di capacità tecnico – professionale dei partecipanti che il gruppo di lavoro sia costituito da “due avvocati liberi professionisti iscritti all’ordine degli Avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista; 3 ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui 2 almeno iscritti all’Albo della professione”. Secondo Oappc la partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali è illegittima.

I rilievi di Anac

Anac dà ragione all’Ordine professionale che ha presentato l’istanza. L’articolo 83, comma 3 del codice appalti, ricorda l’Autorità, sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”. La ratio della norma è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico: ne discende pertanto che la previsione della lex specialis in esame non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico.

In merito a un’altra questione sollevata dall’Oappc nella stessa istanza, Anac invece promuove l’operato della stazione appaltante. Secondo l’Ordine professionale che si è rivolto all’Autorità, la procedura per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo per l’attuazione dei progetti in ambito Pnrr, bandita in unico lotto, sarebbe lesiva del principio di concorrenza e l’oggetto della procedura sarebbe indeterminato in conseguenza della non corretta quantificazione della determinazione della base d’asta.
L’Autorità ricorda invece che nel settore degli appalti pubblici le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie o fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. Nel caso in esame la stazione appaltante, sia da quanto rilevato nella documentazione di gara che alla luce di quanto specificato nelle memorie difensive, ha puntualmente indicato gli specifici criteri di determinazione dell’importo, mutuati in particolare da precedenti gare Consip in materia di Pnrr.

A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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