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Sentenze

Validità ed utilizzabilità della relazione depositata dal c.t.u.

Nel respingere il ricorso il Tar Lazio si esprime sulla validità ed utilizzabilità della relazione depositata dal c.t.u.

Infatti, secondo la ricorrente, il c.t.u. avrebbe inopinatamente invitato i consulenti delle parti «a voler formulare, via e-mail, i criterî e le indicazioni di calcolo indicate dal quesito peritale», trascrivendo poi ampia parte della relazione trasmessa dal consulente della società controinteressata (prima nella bozza e poi) nella propria elaborazione finale. Questo determinerebbe la nullità della relazione, trattandosi di pedissequa riproduzione dell’esposizione scritta del c.t.p. della controinteressata e non di autonoma elaborazione da parte del c.t.u. dei dati riportati nella documentazione già presente agli atti del fascicolo.

Tar Lazio, Roma, Sez. I, 04/01/2023, n. 165 respinge il motivo di ricorso:

9.2. Orbene, la doglianza non può essere accolta.

9.3. Invero, risulta in facoltà del c.t.u. acquisire gli ulteriori documenti necessarî per l’espletamento del proprio incarico: trattasi di condotta ammessa dalla giurisprudenza, purché l’acquisizione non sia diretta a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, in relazione ai quali è onere delle parti allegare i documenti (v. Cass., sez. VI, ord., 31 agosto 2022, n. 25604). Orbene, com’è evidente nel caso di specie, l’integrazione richiesta non appare mirare ai fatti principali. In ogni caso, deve rilevarsi come la documentazione (anche quella acquisita dal c.t.u.) risulta essere stata sottoposta al contraddittorio delle parti (avendone il c.t.p. potuto prenderne conoscenza), sicché non si configurerebbe alcuna causa di nullità (v. sul punto Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2017, n. 534, oppure Tar Sicilia, sez. dist. Catania, sez. IV, 17 febbraio 2020, n. 370, che collegano la nullità della c.t.u. alla violazione delle regole procedurali volte a garantire il diritto di difesa).

9.4. Quanto invece al contenuto della relazione, con riferimento segnatamente alla «pedissequa trascrizione» della nota di parte, va osservato che trattasi di circostanza incidente sul valore probatorio della c.t.u., che spetta al giudice – in qualità di peritus peritorum – vagliare, secondo il proprio prudente apprezzamento (v. Cga, 17 settembre 2015, n. 601, che respingeva una simile eccezione di nullità «a prescindere da taluni profili di insufficiente adeguatezza, anche metodologica, delle risposte fornite dall’ausiliario»): appurata quindi la validità e l’utilizzabilità della c.t.u., si rinvia a quanto verrà esposto nei prossimi paragrafi sulla bontà delle conclusioni raggiute.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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