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Sentenze

I Codici ATECO non hanno finalità certificative dell’attività svolta in concreto dall’impresa

I Codici ATECORI non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico- professionale, richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 17/01/2023, n. 564 nel respingere l’appello:

La Sezione ritiene che non colgano nel segno, e non sia perciò meritevoli di condivisione, le censure formulate dall’appellante circa la pretesa mancanza del requisito di idoneità tecnico-professionale in capo alla società controinteressata.

L’aggiudicataria possedeva il requisito richiesto dalla lex specialis con effetto utile in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ragione dell’effettivo svolgimento dell’attività di ‘trasloco’.

Non sono, pertanto, ravvisabili profili di illegittimità nella decisione adottata dalla Stazione appaltante in quanto, in disparte l’esame della questione se la lex specialis richiedeva o meno ‘a pena di esclusione’ il possesso di uno specifico Codice ATECO, ma piuttosto una iscrizione camerale per attività analoghe a quelle di gara, la giurisprudenza prevalente esclude la finalità certificativa dei Codici ATECO.

I Codici ATECORI – integrati da codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall’ISTAT – non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico- professionale, richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche. Anche ove il bando richiedesse l’iscrizione alla CCIAA con un particolare Codice ATECO, quest’ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell’attività effettivamente esercitata dall’impresa e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico- professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri (si veda parere Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 98 del 5 giugno 2013).

Ne consegue che, correttamente, non è stata esclusa dalla gara l’ATI controinteressata a seguito di una precisa valutazione della certificazione resa dalla Camera di Commercio, attestante il possesso dello specifico requisito in data utile ai fini dell’ammissione, facendo puntuale applicazione del principio di massima partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2015, n. 4768).

Nella visura camerale della mandataria xxxx era espressamente ricompreso alla lett. f) dell’oggetto sociale la ‘attività di traslochi, imballaggi, facchinaggi e deposito di beni per conto terzi’, come risulta dal certificato di iscrizione CCIAA.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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