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Sentenze

Ai fini della legittimità della procedura negoziata senza bando occorre che l’amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza per eventi imprevedibili e non a sé imputabili

L’impresa ricorrente espletava in proroga il servizio ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016,  “agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente”.

La ricorrente lamenta di avere ricevuto dalla stazione appaltante una comunicazione con cui è stato richiesto il rilascio del compendio in cui essa stava svolgendo il servizio, in quanto il servizio era stato affidato ad altro appaltatore, senza previa pubblicazione del Bando di gara.

Il ricorso contesta, in sintesi, il fatto che non sia stata indetta  una procedura competitiva volta all’affidamento del servizio, ed anche volendo ammettere che tale procedura vi sia stata, essa non avrebbe ricevuto alcuna forma di pubblicità.

Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 25/01/2023, n.1284 respinge il ricorso ribadendo che, ai fini della legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando occorre che l’amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili:

10– L’impugnazione deve essere respinta, in quanto infondata: si ritiene pertanto di prescindere dai profili di rito sollevati dalle resistenti.

Non possono essere accolti l’unico motivo di cui consta il ricorso introduttivo e le censure dei motivi aggiunti che lamentano l’illegittimità della scelta di procedere ad un affidamento d’urgenza, in quanto, nella specie, sussistevano i presupposti per procedere ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 50\2016.

E’ infatti nota la portata eccezionale della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quale si evince dal considerando 50 della direttiva 24/2014/UE (“tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali”) e dall’art. 32 della stessa direttiva, che è stato testualmente trasposto nell’art. 65, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Peraltro, il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all’indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario della gara sub iudice, con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687; Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827).

Pertanto, ciò che rileva ai fini della legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando è, sotto il profilo che qui viene in considerazione, che l’amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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