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ANAC, Atti

Illegittima la richiesta di requisiti aggiuntivi alle attestazioni Soa

l compito della stazione appaltante

Una stazione appaltante non può richiedere ai concorrenti requisiti speciali aggiuntivi rispetto all’attestazione SOA. L’attestazione di qualificazione, infatti, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

Per questo Anac, con delibera N. 140 del 4 aprile 2023, ha accertato la non conformità della procedura del Comune di Anagni, in provincia di Frosinone, per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione del viadotto sulla zona del movimento franoso in via Calzatora; lavori per un importo a base di gara pari a 880mila euro. Oltre all’illegittima previsione di requisiti economico finanziari ulteriori rispetto all’attestazione SOA, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha poi verificato un’ulteriore violazione del Codice dei Contratti da parte del Comune di Anagni, a causa della mancata previsione dell’attestazione Soa per la progettazione.

Il caso dell’appalto integrato

Nell’appalto integrato è consentita, infatti, la partecipazione di operatori in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, nonché degli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsto dalla normativa di settore.

Ora il Comune di Anagni ha tempo 30 giorni per prendere atto delle disposizioni prescritte da Anac, e fornire indicazioni di quanto intende fare.

L’istruttoria di Anac

L’istruttoria dell’Autorità è partita a seguito di un esposto dell’Ance (l’Associazione nazionale costruttori edili) di Frosinone. Dalle verifiche effettuate è emerso che l’amministrazione comunale aveva richiesto requisiti ulteriori al dovuto, costituendo ciò un onere aggiuntivo per i concorrenti, in violazione dei principi di speditezza dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento. E questo, evidenzia Anac, costituisce un comportamento illegittimo. Né può essere addotto come attenuante di quanto deciso, il fatto che nessun operatore economico ha impugnato il bando nei 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Ciò che invece ha sottolineato Anac è l’ulteriore anomalia riguardante la mancata previsione SOA per la progettazione ed esecuzione. Il disciplinare di gara, infatti, l’ha prevista soltanto per i lavori. “Non si rinviene alcun riferimento nel disciplinare di gara – scrive Anac “all’attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, né alla possibilità alternativa per l’impresa concorrente attestata per la sola costruzione di avvalersi o indicare un soggetto estraneo avente la qualificazione necessaria”.

Spetta ora all’Amministrazione di Anagni valutare il da farsi, tenendo presente lo stato di avanzamento delle opere e il pregiudizio che ne potrebbe derivare nei confronti della collettività nella sospensione del procedimento in regime di autotutela.

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A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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