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ANAC, Atti

Nuova linea tranviaria di Padova, appalto aggiudicato a operatore privo dei requisiti di legge

Nuova linea tranviaria di Padova, appalto aggiudicato a operatore privo dei requisiti di legge

La gara per l’appalto integrato per la realizzazione della nuova linea tranviaria di Padova Sir 3 non è conforme alla legge. Una delle società del raggruppamento che si è aggiudicato la procedura non aveva i requisiti per partecipare, visto che risulta iscritta con un’annotazione interdittiva nel casellario dell’Anac. Lo ha stabilito l’Autorità nella delibera n. 141 del 4 aprile 2023, approvata al termine di un’istruttoria che ha preso il via su segnalazione di un deputato.

I fatti

Con bando di gara del 9 agosto 2021 la APS Holding SPA – società in house del Comune di Padova – ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la realizzazione della nuova linea tranviaria di Padova Sir 3, con un importo a base d’asta di 55.509.978 euro. Il 4 marzo 2022 l’appalto è stato aggiudicato da un Raggruppamento temporaneo d’impressa per un importo complessivo di 47.380.367 euro. Il successivo 4 maggio il deputato ha segnalato varie criticità, l’iscrizione al casellario Anac della principale delle società del raggruppamento.

La difesa

Il Responsabile unico del procedimento ha spiegato che, in fase di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice Appalti, è emersa l’annotazione interdittiva; la circostanza è stata chiarita dal Rti che innanzitutto ha rimarcato il ruolo di mero progettista indicato e non di operatore economico concorrente della società. Poi ha segnalato che l’annotazione interdittiva era oggetto di impugnazione avanti il TAR del Lazio.

Il Rup inoltre ha sottolineato la complessità nella quale la Stazione Appaltante ha dovuto assumere una decisione finale per poter proseguire nella commessa oggetto di finanziamento ministeriale che imponeva l’assunzione di una decisione entro l’anno in corso. Il Rup ha assicurato che la decisione è stata assunta con particolare prudenza e scrupolo, e nel rispetto delle esigenze “difensive” degli altri partecipanti alla gara sottolineando che il secondo classificato nella gara in esame non ha ritenuto di impugnare la procedura.

I rilievi Anac

L’Autorità ricorda che con sentenza n. 2420 del 13 febbraio 2023 il Tar Lazio ha respinto il ricorso per l’annullamento della delibera Anac confermando pertanto le sanzioni nei confronti della società. Nella delibera inoltre l’Autorità sottolinea che l’iscrizione nel casellario Anac comporta l’espulsione immediata e automatica dell’operatore economico dalla procedura.

Inoltre il progettista esterno indicato, pur non essendo un operatore in senso stretto, deve tuttavia, al pari di esso, possedere i requisiti generali e speciali richiesti dalla lex di gara.

Per l’Anac non è rilevante neanche la giustificazione addotta dal Rup secondo cui la stazione appaltante dovesse rispettare tempi stringenti per l’affidamento dell’appalto connesso ad un finanziamento ministeriale, in quanto la stazione appaltante non ha potere discrezionale in merito all’esclusione dell’operatore che doveva essere automatica. Non solo: deve prevalere l’esigenza di contrarre con un operatore affidabile e serio rispetto alla necessità di rispettare le tempistiche procedimentali. Sotto un profilo pratico, infine, l’esclusione immediata dell’operatore, anche alla data del 21 aprile 2022 – giorno in cui si sono concluse le verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario – avrebbe certamente consentito una prosecuzione rapida della procedura in ossequio ai principi di tempestività dell’azione amministrativa.

Anac respinge anche l’ulteriore precisazione per cui il secondo classificato non ha proposto impugnativa: si tratta di una scelta autonoma, dettata da considerazioni di carattere personale, che non può in alcun modo assumere valenza legittimante dell’operato della stazione appaltante. Semmai il mancato esperimento di azioni giudiziarie da parte dell’impresa seconda classificata potrebbe valere in sede di risarcimento del danno, ma non può eliminare il disvalore giuridico connesso derivante dall’aggiudicazione nei confronti di un operatore privo dei requisiti.

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A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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