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Sentenze

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, se lo prevede la lex specialis, è possibile il ricalcolo dei punteggi e la modifica della graduatoria

Il Tar Sardegna si discosta dalla giurisprudenza che ha stabilito come, anche in caso di offerta economicamente più vantaggiosa operi la regola della « cristallizzazione delle medie », non solo ai (meri) fini della determinazione della soglia di anomalia (art. 97 del Codice), ma anche ai (più comprensivi) fini del divieto di regressione procedimentale, che implica l’immodificabilità della graduatoria anche all’esito della estromissione di uno dei concorrenti la cui offerta aveva concorso alla elaborazione dei punteggi” (Cons. Stato, V, 6 aprile 2020, n. 2257, Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/2021, n. 8460 ).

La ricorrente, dopo essere risultata aggiudicataria, diventava seconda a seguito dell’esclusione della terza classificata e la conseguente modifica della graduatoria. Essa contesta pertanto come, dopo l’esclusione della terza classificata, non dovesse procedersi al ricalcolo dei punteggi ai sensi dell’articolo 95 comma 15 del D.Lgs 50/2016.

Tar Sardegna, Sez. I, 26/09/2023, n. 681 respinge il ricorso, appellandosi alle previsioni della lex specialis, che prevalgono sull’articolo 95 comma 15:

26. Sostiene ancora la ricorrente che da un lato la stazione appaltante non aveva alcuna valida ragione per procedere alla verifica della posizione del concorrente non prescelto (l’offerta tecnica della xxx Srl (terza classificata), che peraltro sarebbe comunque conforme all’art.14 del Disciplinare); dall’altro lato la sua esclusione non avrebbe legittimato la stazione appaltante e rivalutare le offerte tecniche ed economiche in virtù del c.d. “principio di invarianza” di cui all’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016.

27. Neanche tali argomentazioni meritano accoglimento.

28. Le modalità fissate dal disciplinare per l’attribuzione del punteggio in base alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica della Commissione giudicatrice ben giustificavano, infatti, anche nei confronti di un’impresa non aggiudicataria, ai fini di una corretta formazione della graduatoria finale volta alla soddisfazione dell’interesse pubblico teso all’individuazione del miglior contraente possibile quale obiettivo sostanziale della procedura ad evidenza pubblica, l’intervento in autotutela della stazione appaltante.

Correttamente, dunque, la Commissione, nel verbale n. 4 su citato, ha ritenuto che il mancato inserimento dei “curricula” sintetici di ciascun dipendente comportasse l’esclusione di xxx dalla procedura.

29. Inoltre, e del resto, per quanto generale possa essere la ratio sottesa all’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza è pacifico che al di fuori dei profili direttamente interessati dalla disposizione (ossia il calcolo di medie e l’individuazione della soglia di anomalia) essa non vale a limitare la portata di una specifica disciplina di gara chiaramente enunciata nella lex specialis.

30. In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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