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Sentenze

Il dato storico dell’azienda può costituire il presupposto per giustificare la differenza di quanto offerto rispetto al valore indicato nella tabella ministeriale

La ricorrente contesta l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, che prevede un minor numero di ore non lavorate rispetto al dato medio riportato nelle tabelle ministeriali. L’impresa aggiudicataria aveva presentato certificazione asseverata dal proprio consulente del lavoro sulla base dei dati aziendali.

Il Tar respinge il motivo evidenziando come il dato storico dell’azienda possa costituire il presupposto per giustificare la differenza di quanto offerto rispetto al valore indicato nella tabella ministeriale, e la certificazione del consulente del lavoro aziendale (effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) risulti adeguata allo scopo.

Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Reggio Calabria, 29/03/2024, n. 255:

23.2. Il secondo profilo critico, invece, si appunta sulla pretesa incongruità dell’offerta in relazione all’omessa giustificazione del minor numero di ore non lavorate rispetto al dato medio riportato nelle tabelle ministeriali.

La censura è infondata.

Lo scostamento dalle tabelle ministeriali in termini di ore effettivamente lavorate ha riguardato le voci “Assemblee, permessi sindacali e assenze per motivi di studio” e per “Malattie, infortuni e maternità”.

I giustificativi di -OMISSIS- fanno riferimento al proprio tasso di assenteismo reale, emergente dalla certificazione asseverata in data 5 luglio 2022 dal consulente del lavoro sulla base dei dati aziendali dell’ultimo triennio (01.01.2019-31.12.2021).

Posto che il tasso di assenteismo dei lavoratori non è nella disponibilità della singola azienda, nel senso che si fonda su dati oggettivi, si tratta di stabilire se la certificazione prodotta dalla società aggiudicataria sia sufficiente ai fini che qui interessano.

La questione appare autorevolmente risolta dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024 n. 45 (su cui si tornerà infra), nel senso che “il dato storico dell’azienda può costituire il presupposto per giustificare la differenza di quanto offerto rispetto al valore indicato nella tabella ministeriale (Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022 n. 7762), atteso che l’operatore può determinare autonomamente il relativo tasso di assenteismo, basato sulla pregressa esperienza maturata in ordine al settore imprenditoriale. Nello specifico, la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo, di recente, di argomentare in senso positivo: “Non vi sono evidenti ragioni – né queste vengono adeguatamente documentate dall’appellante – per confutare quanto certificato dal consulente del lavoro aziendale che aveva attestato, sotto la propria responsabilità, l’attendibilità delle ore di assenza stimate” (Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2023 n. 8640)”.

Nel caso di specie, come nella controversia decisa dal Consiglio di Stato, l’asseverazione risulta effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con le conseguenze in punto di responsabilità che alla stessa sono collegate.

Come puntualizzato dalla richiamata sentenza, può concludersi che “Anche in ragione di detta ultima caratteristica la soluzione delineata è conforme al ruolo che è attualmente riconosciuto ai professionisti di settore dall’ordinamento giuridico in riferimento ai rapporti con l’Amministrazione: sono infatti plurimi i casi nei quali la normativa demanda ai professionisti di settore la certificazione della sussistenza degli elementi necessari per svolgere una determinata attività, peraltro con riferimento a interessi e situazioni di rilievo costituzionale (è il caso, per esempio, del ruolo assunto nell’ambito della scia ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990). Dall’altro lato la possibilità di demandare a un professionista il riscontro della sussistenza di una certa situazione agevola l’Amministrazione nello svolgimento di un compito che, altrimenti, risulterebbe oltremodo gravoso, dovendo essa stessa verificare la situazione dei dipendenti della società, specie allorquando il numero di essi è rilevante. Ne deriva che, in mancanza di indici sintomatici della non veridicità dei dati, l’Amministrazione può fare affidamento su quanto attestato dal professionista” (cfr. Cons. Stato, sez.III, n. 45/2024 cit; TAR Napoli, sez. IV, 19 dicembre 2023 n. -OMISSIS-39).

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